Lo scorso primo luglio è entrato in vigore lo scontrino elettronico 2019. Quindi l’obbligo di memorizzazione elettronica, nonché di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
In particolare questa scadenza colpisce i soggetti che effettuano cessioni di beni con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
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Invece gli esercenti con un volume di affari fino a 400.000 euro, saranno soggetti al nuovo adempimento a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.
Il decreto crescita, oltre a confermare l’avvio della trasmissione elettronica degli scontrini, ha introdotto due novità che riguardano, la cadenza della comunicazione e l’aspetto sanzionatorio.
Questo per agevolare le imprese coinvolte, ovviando ai ritardi nella predisposizione dei registratori telematici per inviare i dati all’Agenzia delle Entrate.
E-scontrino 2019: entro quando inviare i dati
L’invio dei corrispettivi, non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, ma i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Ovvero, per i commercianti al minuto, entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo.
Invece, per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento.
La frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi rimane comunque giornaliera.
Scontrino elettronico: moratoria delle sanzioni
- dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.
Nei sei mesi che fanno riferimento ai periodi di entrata in vigore della disposizione, non verranno applicate sanzioni, se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Questo, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Ad esempio: se la trasmissione dei dati del mese di luglio sarà effettuata entro il mese di agosto verranno evitate le seguenti sanzioni sanzioni:
- per la mancata emissione di ricevute e scontrini, e
- per la reiterazione di tale violazione.
Scontrino elettronico 2019: quali sono le sanzioni
Nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.
La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.
Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Nel caso di contestazione nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Quindi, se ancora non hai provveduto, affrettati a recuperare il registratore di cassa telematico perché:
Fino a che la moratoria sarà in vigore, la trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, consentirà di evitare le sopra indicate sanzioni.
fonte: Leggioggi.it
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