Lo scorso primo luglio è entrato in vigore lo scontrino elettronico 2019. Quindi l’obbligo di memorizzazione elettronica, nonché di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

In particolare questa scadenza colpisce i soggetti che effettuano cessioni di beni con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Non ti sei ancora adeguato? ti consiglio di VISITARE QUESTA PAGINA AL PIÙ PRESTO!

 

Invece gli esercenti con un volume di affari fino a 400.000 euro, saranno soggetti al nuovo adempimento a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.

Il decreto crescita, oltre a confermare l’avvio della trasmissione elettronica degli scontrini, ha introdotto due novità che riguardano, la cadenza della comunicazione e l’aspetto sanzionatorio.

Questo per agevolare le imprese coinvolte, ovviando ai ritardi nella predisposizione dei registratori telematici per inviare i dati all’Agenzia delle Entrate.

E-scontrino 2019: entro quando inviare i dati 

L’invio dei corrispettivi, non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, ma i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Ovvero, per i commercianti al minuto,  entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo.

Invece, per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento.

La frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi rimane comunque giornaliera.

Scontrino elettronico: moratoria delle sanzioni

La novità più importate presente nel decreto crescita, riguarda le sanzioni per lo scontrino elettronico.
La moratoria è introdotta per il periodo che va:
  • dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.

Nei sei mesi che fanno riferimento ai periodi di entrata in vigore della disposizione, non verranno applicate sanzioni, se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Questo, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Ad esempio: se la trasmissione dei dati del mese di luglio sarà effettuata entro il mese di agosto verranno evitate le seguenti sanzioni sanzioni:

  • per la mancata emissione di ricevute e scontrini, e
  • per la reiterazione di tale violazione.

Scontrino elettronico 2019: quali sono le sanzioni

Nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Nel caso di contestazione nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

 

 

Quindi, se ancora non hai provveduto, affrettati a recuperare il registratore di cassa telematico perché:

Fino a che la moratoria sarà in vigore, la trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, consentirà di evitare le sopra indicate sanzioni.

fonte: Leggioggi.it

 

Evita qualsiasi sanzione con il registratore di cassa telematico!

Non ti sei ancora adeguato?

noleggio registratori di cassa RCH

IDS Sermide S.r.l. ti fornisce il migliore registratore di cassa

+

la configurazione con l’Agenzia delle Entrate.

Tu scrivici, a tutto il resto ci pensiamo noi:

T. 0386 960079

E. info@idssermide.com