Registratore di cassa: normativa e sanzioni

IDS Sermide vi ricorda la normativa principale che regola il registratore di cassa.

La Corte di Cassazione legittima la sospensione della licenza per omessa installazione del registratore di cassa nel caso in cui non venga utilizzato correttamente.

Legittima l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza per omessa installazione del registratore di cassa comminata (ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Dlgs 471/1997) nel caso in cui il registratore di cassa risulti inoperoso, ossia, pur essendo installato, non sia mai stato utilizzato.

A legittimare la sospensione della licenza è stata la mancata priva dell’utilizzo degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, previsto dall’articolo 1 della legge 18/1983.

SANZIONI

A prevedere la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività per un periodo da 15 giorni a due mesi in caso di omessa installazione del misuratore fiscale è l’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997.

Sanzione accessoria autonoma rispetto alla sanzione principale che punisce la medesima violazione con una sanzione da 1.032 a 4.131 euro (articolo 11, comma 5).

APPARECCHI DIVERSI

L’eventuale installazione di apparecchi diversi da quelli prescritti, dev’essere considerata omessa installazione. L’articolo 6, comma 3 inoltre prevede:

  • Una sanzione del 100% sull’imposta corrispondente all’importo non documentato in caso di annotazioni omesse relative ad ogni operazione nel registro dei corrispettivi di emergenza, in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio;
  • Una sanzione da 258 a 2065 euro in caso di mancata tempestiva richeista di intervento per la manutenzione.

GUASTO

In caso di guasto, il contribuente è chiamato a richiedere tempestivamente l’intervento di una ditta di manutenzione ed annotare data e ora della richeista sul libretto di dotazione dell’apparecchio.

Fino al ripristino del misuratore fiscale, invece dello scontrino fiscale è necessario provvedere alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativamente ad ogni operazione.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il caso preso in considerazione dalla corte di cassazione riguardava, in particolare, dei controlli fiscali eseguiti presso una società che aveva dichiarato che il giorno della verifica fiscale il misuratore, installato due mesi prima, era stato inviato presso la ditta installatrice per delle riparazioni per poi essere ricollocato in sede il giorno successivo completamente funzionante.

I giudici di primo grado avevano inizialmente  accolto il ricorso, a fronte del fatto che il misuratore era stato installato e che la società aveva regolarmente pagato la sanzione per la mancata predisposizione del registro dei corrispettivi di emergenza.

L’Amministrazione finanziaria era ricorsa in appello, accolto sulla base della mancata produzione da parte della società sanzionata della documentazione attestante l’utilizzo del misuratore fiscale come una copia degli scontrini o delle certificazioni di corrispettivi emessi nell’arco temporale fra l’installazione del registratore di cassa e la data di verifica.

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