L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come ci si deve comportare con corrispettivi per i ristoranti e gli alberghi.

Vediamo quando è possibile emettere scontrino o ricevuta fiscale e quando è obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi e quando la fattura elettronica.

 

Corrispettivi ristoranti e alberghi

Se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente, anche tramite agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata:

  • fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o ricevuta fiscale;
  • dal 1° gennaio 2020 attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi e con l’emissione del documento commerciale.

Questo obbligo è già scattato il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.00€.

In ogni caso la fattura va emessa di richiesta del cliente.

Se i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve invece sempre essere documentato con fattura.

Al momento del pagamento, anche parziale, del corrispettivo, va emessa fattura elettronica tramite il Servizio di Interscambio.

Il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso” si può usare quando:

  • si tratta di clienti abituali che pagano il conto delle prestazioni ricevute con cadenze prestabilite o a fine mese;
  • si tratta di rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo.

 

Bonus registratore di cassa: a chi spetta

Agenzia Delle Entrate comunica quanto segue:

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di:

  • 250 euro in caso di acquisto;
  • 50 euro in caso di adeguamento del vecchio modello.

Il contributo è valido per le spese sostenute tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.

 

 

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